Zona arancione scuro: bar, parchi, negozi.. ecco cosa cambia a Torino
Ecco tutte le nuove regole in vigore fino al prossimo 20 marzo.
Dopo una serie di ritocchi e modifiche, nella serata di venerdì è arrivata la versione definitiva dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che regolerà la vita dei piemontesi fino (almeno) al prossimo 20 marzo 2021.
Ecco cosa prevede la versione definitiva dell'ordinanza.
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Attività commerciali al dettaglio in zona arancione scuro
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso rispetto dell’articolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento.
Resta ferma – con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.
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Accesso nei negozi
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
Parchi vietati in zona arancione scuro
A decorrere dal 9 marzo (e non da oggi, sabato 6, come era stato indicato nella prima versione del documento) non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
Centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, e delle aggregazioni commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.
Bevande alcoliche
E’ fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ristorazione
Si raccomanda fortemente, per le attività di ristorazione, la vendita con consegna a domicilio in luogo dell’asporto.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze. La consegna a domicilio resta sempre consentita.