Dall'8 al 20 marzo

Ufficiale: il Piemonte resta in zona arancione, ma rafforzato | L'ORDINANZA CIRIO, TESTO INTEGRALE

Prevista la chiusura delle strutture sportive comunali all’aperto, divieto di uso dei giochi nelle aree verdi, autorizzazione ad accedere agli esercizi commerciali per un solo componente di ogni nucleo familiare.

Ufficiale: il Piemonte resta in zona arancione, ma rafforzato | L'ORDINANZA CIRIO, TESTO INTEGRALE
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Il Governo, con l'ormai collaudato sistema dei 21 indicatori, indica i colori "primari": rosso, arancione, giallo e con la Sardegna ha sdoganato anche il bianco.

Le "sfumature" invece sono un'invenzione delle Regioni: sono i governatori a stabilire gli ibridi istituzionali (che in pratica non sono altro che zone rosse in cui i negozi restano aperti e in cui si limitano in vario modo scuole e spostamenti):

  • L'arancione scuro l'ha inventato l'Emilia introducendo spostamenti da zona rossa e chiudendo le scuole, tranne nidi e materne.
  • L'arancione rinforzato o rafforzato l'ha introdotto la Lombardia, che chiude anche le materne e lascia aperti solo i nidi, ma dà più margini per gli spostamenti, pur vietando le visite a parenti e amici.

Differenze tanto sottili che infatti le definizioni si usano ormai a casaccio.

Ufficiale: il Piemonte non torna in zona rossa

E il Piemonte, che è già arancione dal primo marzo?

A giudicare dalla varietà normativa nella nostra regione, si potrebbe azzardare una nuova definizione

Già, perché la notizia ufficiale di oggi, venerdì 5 marzo 2021, è che il Piemonte resta arancione agli occhi del Governo. Scongiurato quindi il ritorno alla zona rossa.

Zona arancione rinforzata o rafforzata (con macchie rosse)

Da lunedì 8 marzo 2021 scatterà l'ordinanza del governatore Alberto Cirio che dispone la dad in tutta la regione dalla seconda media in su, con scuole chiuse.

Un "rinforzo" all'arancione "semplice" a cui si aggiungono anche i 23 Comuni in tutto il Piemonte (1 in provincia di Vercelli, 3 in provincia di Torino, 12 in provincia di Cuneo e 7 nel Vco) che sono già in zona rossa.

In più c'è la nuova ordinanza di Cirio, che pone ulteriori restrizioni. Più avanti nel dettaglio, vi anticipiamo;

  • da martedì 9 marzo aree gioco chiuse nei parchi
  • spesa consentita per un solo componente per famiglia

Insomma, un mix normativo inedito a zone, che non è più solo arancione e non è completamente rosso. Un "arancione rinforzato con macchie rosse", insomma.

Il tutto almeno fino al 20 marzo, poi si vedrà.

L'ordinanza della Regione sulle scuole

SCUOLA – DA LUNEDÌ 8 MARZO IN PIEMONTE POTENZIATA LA DIDATTICA A DISTANZA CON DUE FASCE DI INTERVENTO: DAD AL 100% PER TUTTE LE SCUOLE IN ALCUNE AREE PIÙ CRITICHE DELLE PROVINCE DI ASTI, CUNEO, TORINO, VERCELLI E VCO E DAD DALLA SECONDA MEDIA IN SU NEL RESTO DEL PIEMONTE.

Le misure più restrittive riguardano anche materne ed elementari dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta. Vietato in tutto il Piemonte l’utilizzo delle aree gioco e sport in parchi e giardini pubblici.

A partire da lunedì 8 marzo, in attuazione del Dpcm del 2 marzo, viene potenziata la didattica a distanza su tutto il territorio piemontese secondo due fasce di rischio.

FASCIA DI RISCHIO 1

In tutti i comuni appartenenti ai seguenti distretti sanitari del Piemonte è sospesa l’attività didattica in presenza*, con attivazione della didattica a distanza al 100%, *nelle scuole di ogni ordine e grado* (ad eccezione di nidi e micronidi, dell’attività scolastica per i disabili e dei laboratori).

La misura si rende necessaria alla luce di quanto previsto dall’ultimo Dpcm nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta, con un tasso di incidenza uguale o superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti o dove si è registrato un raddoppio dei nuovi casi nel corso dell’ultima settimana, rispetto al periodo precedente.

*I 21 distretti individuati nelle province di Asti, Cuneo, Torino, Vercelli e Vco* sono i seguenti:

AT – Asti sud (Nizza M.to), CN1 Nord-est (Fossano), CN1 – Nord-ovest (Saluzzo), CN1 – Sud-est (Mondovì), CN1 – Sud-ovest (Cuneo), CN2 – Alba, CN2 – Bra, TO3 – Centro-Collegno, TO3 – Pinerolese-Pinerolo, TO3 – Sud-Orbassano, TO4 – Chivasso-San Mauro, TO4 – Ciriè, TO4 – Cuorgnè, TO4 – Ivrea, TO4 – Settimo Torinese, TO5 – Carmagnola, TO5 – Moncalieri, TO5 – Nichelino, VC – Vercelli, VCO – Domodossola, VCO – Verbania.

FASCIA DI RISCHIO 2

Nel resto del territorio piemontese, alla luce della situazione di eccezionale peggioramento dimostrata dai numeri dei contagi in forte crescita e da una capillare presenza della variante inglese (che ha una elevatissima velocità di diffusione e colpisce di più anche le fasce giovani della popolazione), a partire da lunedì 8 marzo l’attività didattica proseguirà in presenza per nidi, micronidi, materne, elementari e prima media, mentre dalla seconda media in su – incluse scuole superiori e atenei universitari – le lezioni si svolgeranno in dad al 100% (sempre ad eccezione dell’attività scolastica per i disabili e dei laboratori).

Al fine di limitare la possibilità di occasioni di assembramento, a partire da domani sabato 6 marzo, in tutto il Piemonte non sarà consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, come ad esempio scivoli, altalene, campi di basket, aree skate, in aree pubbliche e all’interno di parchi e giardini pubblici (fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità).
Inoltre l’accesso alle attività commerciali sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare (ad eccezione della necessità di recare con sé minori, disabili o anziani). Inoltre si raccomanda fortemente per le attività di ristorazione la vendita con consegna a domicilio rispetto all’asporto.

Tutte le misure saranno valide fino al 20 marzo incluso.

La nuova ordinanza del governatore: testo integrale

ECCO ANCHE L'ORDINANZA CIRIO 5 MARZO 2021:

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l’applicabilità alla Regione Piemonte degli articoli sotto richiamati compresi nel Capo IV (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

  • 1) l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte” è prorogata al 6 aprile 2021;
  • 2) l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino” è prorogata al 12 marzo 2021;
  • 3) le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. Resta ferma – con l’eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  • 4) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  • 5) a decorrere dal 9 marzo 2021 non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
  • 6) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, e delle aggregazioni commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  • 7) è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • 8) si raccomanda fortemente, per le attività di ristorazione, la vendita con consegna a domicilio in luogo dell’asporto;
  • 9) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  • 10) la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art. 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021; le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e con i limiti dell’articolo 37 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  • 11) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 28 e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento;
  • 12) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 27 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  • 13) è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  • 14) l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
  • 15) l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  • 16) in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
  • 17) le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
  • 18) l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 30 aprile 2021 ed è organizzata in modalità H24;
  • 19) ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
  • 20) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;
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