TORINO

Piemonte, aumentano le truffe online (soprattutto) quelle legate allo spoofing

Banca d'Italia: "Mai fidarsi di chi vi chiede soldi via mail"

Piemonte, aumentano le truffe online (soprattutto) quelle legate allo spoofing

Lo sviluppo sempre più massiccio della rete fa crescere di conseguenza il numero delle truffe online. Anche in Piemonte, dunque, aumentano i casi, in particolare quelli legati allo spoofing. Le province più colpite dal fenomeno sono Torino e VCO, dietro solo a quella di Gorizia in rapporto alla popolazione.

Che cos’è lo spoofing?

Il truffatore chiede soldi, dati bancari via mail e tramite sms falsificando il mittente fingendosi qualcun’altro come la “banca della vittima”.

A tal proposito, la Banca d’Italia, a cui è affidato il compito di gestire l’Arbitro Bancario Finanziario fa sapere:

“Mai fidarsi di chi vi chiede soldi via mail”

Che cos’è ABF?

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica su questo sito internet per un periodo di 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per la durata di 6 mesi.

Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

Che cosa bisogna in caso di truffa?

Sul fenomeno la dirigente della Banca d’Italia, Marilena Merlino:

“In caso di truffa, occorre bloccare subito lo strumento di pagamento, attraverso l’utilizzo dei numeri verdi a disposizione che sono appositamente previsti e poi entro 13 mesi dall’operazione che si vuole disconoscere, occorre presentare un reclamo del rimborso all’intintermediario. E’ possibile fare ciò purché il nostro comportamento sia corretto”.